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Il requisito di determinatezza e la nullità degli interessi ultralegali

Il tasso di interesse indicato sul contratto di mutuo deve essere effettivo, comprensivo cioè non solo dell’effetto dell’illegittima capitalizzazione sugli interessi passivi eventualmente applicata e di tutti gli oneri collegati al finanziamento, ma comprensivo altresì dell’incidenza esercitata anche dal piano di ammortamento.

Non tutti sanno che, a parità di tasso di interesse nominale e di durata del finanziamento, il piano di ammortamento con pagamento differito di quota interessi e quota capitale, esercita una lievitazione matematica, e dunque effettiva, del tasso di interesse reale del mutuo. Ciò si rivela soprattutto in situazioni di c.d. preammortamento, ossia quando la banca chiede ad esempio di imputare il pagamento dei primi 2 anni di rate al solo ammortamento della quota interessi, lasciando invariato il debito capitale, oppure nei c.d. piani di ammortamento “alla francese” dove la quota interessi pagata inizialmente corrisponde a circa i 3/4 della rata.

In termini giuridici ciò comporta la mancanza del requisito di determinatezza e la violazione dell’art. 1284 c.c.: per effetto della legge n. 154/92 sulla trasparenza bancaria, il rapporto di finanziamento deve allora essere ricalcolato non più al saggio di interesse pattuito con la banca, ma a tasso legale (che negli ultimi 10 anni è oscillato tra il 2 ed il 3% circa) o Bot, nonchè in assenza di anatocismo. In merito alla capitalizzazione va anche osservato che si possono contestare non solo gli anatocismi più tradizionali, ma ad esempio anche gli interessi di mora.

Oramai molte recenti sentenze e provvedimenti inerenti i mutui e l’accertamento del saggio di =interesse applicato vanno in questa direzione: non solo la verifica del =superamento dei tassi di usura, ma anche sulla legittimità delle condizioni contrattualmente pattuite. Pertanto in tali circostanze il mutuatario, ovvero il/i soggetti che contraggono il mutuo, possono chiedere ed ottenere legalmente una notevole riduzione del costo del finanziamento.

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Dott.ssa Tiziana Pinaffo

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