9:00 - 18:00

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì

049.720457

Per informazioni e consulenze

Anatocismo e prescrizione, Suprema Corte Cassazione a sezioni unite: la sentenza n 24418 del 02-12-10

Ecco il testo dell’importantissima sentenza emessa lo scorso 2 dicembre 2010 dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite in materia di contratti bancari, conti correnti affidati, interessi, anatocismo, prescrizione, obbligazioni (pecuniarie ed in genere).
Le S.U. hanno affermato che l’azione di ripetizione – ovvero in pratica la richiesta di restituzione formulata dal correntista in sede giudiziale contro la banca – in merito alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (fidi, affidamenti in genere), è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto.

Altro importantissimo indirizzo ribadito dalla sentenza: “gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. Dichiarata espressamente (ed inequivocabilmente) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, annuale o in qualsiasi altra forma, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c.

E’ infatti incorretta l’affermazione che alcuni inesperti della materia in questi giorni, per la ribalta del fenomento Milleproroghe-anatocismo, si dilettano a riportare: secondo questi l’anatocismo sarebbe “cessato” nel 2000 a causa dell’asserito adeguamento alle normative sostanziatosi con la delibera Cicr del 09 febbraio 2000. Invero tale delibera mirava a legalizzare tramite astrusi giri di parole l’anatocismo, proibito dal codice civile all’art. 1283, dichiarato illegittimo nel 1999, nel 2004 e nel 2010 da importanti sentenze della Corte di Cassazione.

Infatti la delibera Cicr ammette la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a patto che la medesima procedura avvenga anche per gli interessi attivi (la c.d. reciprocità): orbene, è facile comprendere come un affidamento bancario costituisca un debito e pertanto un finanziamento passivo erogato sotto forma di conto corrente, il quale non potrà – ovviamente – generare interessi attivi. Pertanto all’atto pratico il decantato principio di reciprocità degli interessi attivi-passivi promosso dalla delibera Cicr, si traduce addirittura in una beffa verso il correntista: un conto corrente affidato nel 99,99% dei casi rimane in passivo per tutta la durata del rapporto, fatto salvo l’estinzione a saldo del conto!
Così facendo le banche hanno continuato ad applicare illegittimamente l’anatocismo trimestrale sugli interessi anche dal 2000 in avanti, asserendo di praticare il principio di reciprocità, laddove però alla voce interessi creditori a chiusura trimestre il correntista si ritrova con uno zero.

L’anatocismo non è morto e le banche non hanno cessato di applicarlo, nonostante norme imperative e sentenze ineccepibili sul punto: per questa ragione molti Tribunali – anche prima della Suprema Corte nella pronuncia del 2 dicembre 2010 – avevano dichiarato la nullità degli interessi anatocizzati anche dopo il 2000.
Puntualmente, come in occasione della clamorosa sentenza del 1999 circa il divieto di anatocismo, anche questa volta a seguito dell’importante vittoria dello scorso 2 dicembre 2010, il potere bancario si è infiltrato di soppiatto nel c.d. decreto milleproroghe nel frettoloso tentativo di sovvertire gli esiti della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia la risposta di politici, associazioni ed avvocati contrari alla norma incostituzionale non tarda ad arrivare: in Italia vi sono all’attivo centinaia di migliaia di procedimenti in contestazione dell’anatocismo e dei contratti bancari, ed i rispettivi legali non tarderanno a presentare alla Corte costituzionale valanghe di ricorsi per annullare il decreto.

Ecco copia dell’atto giuridico pubblicato e reso disponibile dall’Adusbef a a tutti i legali italiani che hanno in corso vertenze giudiziarie contro le banche per presentare il ricorso di incostituzionalità del decreto Milleproroghe sull’anatocismo.

icon Sentenza_Corte_Cassazione_sez_unite_n24418_02_12_10


Nota – La riproduzione di tutto o di parte di questo articolo è consentita solo citandone la fonte originaria https://www.studio-pinaffo.it


SERVE AIUTO?

Chiedi assistenza per il tuo caso ed un preventivo gratuito per fattibilità e costi

Richiedi preventivo
Attenti alle truffe

Negli ultimi anni la consulenza finanziaria alle aziende in stato di difficoltà verso il sistema bancario ha visto emergere una serie di numerosi consulenti improvvisati, sedicenti società di consulenza ed affini