Nullo il contratto su derivati IRS contenente costi occulti o impliciti. Corte Cassazione ordinanza n. 24654/2022
Il contratto su derivati IRS – Interest Rate Swap, che si basa su un’operazione contenente costi occulti, è sanzionato con la nullità, poiché i costi impliciti comportano una nullità strutturale nell’accordo, inerente ad elementi essenziali del contratto swap.
Così si esprime la Cassazione Civile Tramite l’ordinanza n. 24654 del 10 agosto 2022.
Il giudizio ritiene ”condivisibile ex art. 374, comma 3, c.p.c. il richiamato principio di diritto, il quale colloca sul piano della nullità del contratto la tutela dell’investitore a fronte di un’operazione in derivati connotata da costi occulti […]”.
I costi occulti provocano una “nullità strutturale (art. 14 18, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto”: pertanto si tratta di un elemento di fondamentale importanza all’interno del contenzioso bancario in materia di operazioni su contratti derivati IRS.
Per costi occulti si intendono addebiti a carico dell’impresa contraente del contratto IRS, non evidenziati dalla banca né alla presentazione delle offerte né alla stipula del contratto: costi occulti che gli istituti di credito inseriscono illegittimamente nei contratti derivati attraverso alcune sofisticazioni ed alchimie contabili.
In sostanza i costi impliciti sono delle vere e proprie commissioni illecite che non vengono dichiarate esplicitamente in sede di contratto, ma che creano una sproporzione tra le parti nella negoziazione del derivato IRS, il quale risulta viziato sin dall’origine dalla mancanza della condizione di parità. Per tale motivo i costi occulti contenuti nei contratti derivati IRS risultano illeciti e, se adeguatamente dimostrati e contestati, possono portare alla dichiarazione di nullità dell’operazione swap.
La nullità del contratto IRS comporta la restituzione all’azienda di tutte le somme ed interessi illegittimamente pagati alla banca, oltre ad annullamento del valore pendente di mercato (Mark to Market) del derivato.
I costi occulti contenuti all’interno di un contratto su derivati IRS Interest Rate Swap, tra le varie si celano all’interno delle formule di scambio dei tassi di interesse disposti tra le parti. Da decenni lo Studio Pinaffo redige perizie econometriche approfondite in materia di derivati IRS, svolgendo analisi e calcolo dei costi impliciti contenuti all’interno delle strutture ed operazioni su derivati IRS.
Si tratta di tradurre e rivelare con semplicità gli elementi matematici impliciti che si nascondono all’interno dei parametri di calcolo dello scambio dei flussi sui tassi di interesse.
Inoltre lo Studio Pinaffo analizza e dimostra numerose altre componenti tecniche che possono dimostrare e supportare efficacemente la contestazione giuridica dell’operazione su derivati IRS, sostenendo la domanda di nullità nell’ambito della causa contro la banca.
L’ordinanza della Cassazione Civile n. 24654/2022 consolida un orientamento giurisprudenziale già introdotto da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8770 del 12-maggio 2020, aderendo al principio secondo il quale nel contratto su derivati IRS, avente ad oggetto lo scambio di tassi di interesse sull’indebitamento, il contratto deve partire da una condizione di sostanziale parità tra le parti (cosiddetta alea bilaterale) non potendo includere a carico del contraente alcun costo occulto.
Dice l’ordinanza della Cassazione Civile n. 24654/2022: “Le Sezioni Unite hanno infatti avuto modo di precisare che, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770)”.
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Derivati Swap Sentenza n. 24654 del 10 agosto 2022 Cassazione Civile_pubbl
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