Anatocismo dopo il 2000. Annullamento capitalizzazione interessi passivi. Tribunale Verona
Anatocismo dopo il 2000. Azzerata capitalizzazione illegittima nonostante delibera CICR
Tribunale di Verona
Causa R.G. n. [omissis]/2010
Giudice Dott. Massimo Vaccari
Anatocismo dopo il 2000. Interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Verona: il Giudice, accogliendo le istanze esposte nella perizia di parte redatta dallo Studio Pinaffo, disponeva integrazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio.
La causa riguardava un contenzioso per la contestazione di interessi bancari illegittimi applicati irregolarmente su un conto corrente affidato, e la richiesta di risarcimento per applicazione di anatocismo dopo il 2000.
Il periodo temporale più critico e dibattuto ai fini della contestazione dell’anatocismo riguarda l’intervallo tra il 2000 ed il 2014.
Il Giudice ordinava integrazione della precedente consulenza CTU, indicando espressamente nel quesito di non applicare alcuna capitalizzazione degli interessi sui conti corrente, dall’origine fino alla conclusione dell’affidamento (ndr – dal 2000 fino al 2009).
Dunque in materia di anatocismo dopo il 2000, il Giudice disponeva comunque l’annullamento della capitalizzazione.
L’ordinanza del Tribunale di Verona riteneva che la banca non avesse fornito prova né di valida pattuizione dei criteri di reciprocità tra interessi passivi ed attivi, né di essersi adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Grazie alle contestazioni correttamente svolte sul piano tecnico-giuridico, vi è un orientamento giurisprudenziale sempre più in difficoltà in materia di anatocismo dopo il 2000.
La c.d. delibera CICR affermava in alcuni casi il diritto di praticare la capitalizzazione (per il periodo 2000-2014), a patto che l’anatocismo fosse attuato con pari frequenza sia per interessi attivi che per quelli passivi.
In realtà la revisione dell’art. 120 del TUB – Testo Unico Bancario nel 2014, sanciva nuovamente il divieto di anatocismo e stabiliva di fatto l’inefficacia della controversa delibera CICR.
Questo dimostra che le obiezioni sollevate in materia di capitalizzazione illegittima degli interessi passivi nel periodo 2000/2014 sono pienamente efficaci, se formulate nella maniera corretta e coadiuvate da un supporto tecnico efficace.
Alla data in cui si scrive, secondo le informazioni fornite allo Studio Pinaffo, il procedimento è ancora in corso.
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