Anatocismo: valida rettifica capitalizzazione anche dopo il 2000
Delibera CICR del 09/02/2000 inapplicabile in molti casi: tecnicamente illegittimo l’anatocismo, anche quello dopo il 2000. La giurassica e faziosa delibera CICR, che mirava a legalizzare l’anatocismo sui conti correnti bancari in funzione di una paritetica liquidazione temporale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, non trova applicazione tecnica ai fidi e finanziamenti sul conto corrente. Tecnicamente illegittimo l’anatocismo, anche quello dopo il 2000.
Premesso che il codice civile vieta l’anatocismo bancario in senso assoluto, fatto salvo la domanda giudiziale, e che nel 2004 la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha definitivamente condannato l’anatocismo come illegittimo sin dalla sua prima applicazione, non appare certo opportuno tornare indietro (come certi gamberi) all’antitetica delibera CICR del 2000, che è stata evidentemente coniata da chi non ha presenti i risvolti tecnici e pratici comportati dall’anatocismo illegittimo e dintorni.
Nel 95% dei casi riguardanti le aziende dotate di fido, apertura di credito etc., la delibera CICR peraltro non può trovare neppure applicazione tecnico-pratica, in quanto trattasi di finanziamenti concessi dalle banche che non potranno certo produrre interessi attivi alle imprese!!
Un finanziamento è per definizione un’operazione di debito: i finanziamenti in conto corrente sono una delle forme più elastiche di debito concesse alle aziende, tuttavia rientrano pur sempre nella fattispecie delle operazioni debitorie. Per assurdo mai ci aspetteremmo di ricevere ad esempio interessi attivi nella regolazione di un mutuo.
Ecco: un fido in conto corrente è anch’esso un finanziamento, pertanto è chiaro che se un’azienda chiede alla propria banca la concessione di linee di credito sul conto, sta contraendo un debito, che come tale non consentirà all’impresa di generare flussi di cassa positivi.
Le disposizioni di presunta equità della delibera CICR in materia di capitalizzazione degli interessi, non possono trovare applicazione alcuna in tali forme di finanziamento: vige a monte una disparità di trattamento a sfavore del correntista che non consente di mettere in pratica le claudicanti teorie disposte dalla delibera (che in questi casi tali rimangono, persistendo a vessare malamente il correntista). Ciò è particolarmente evidente nei rapporti di conto corrente che operano costantemente in passivo.
La capitalizzazione degli interessi passivi è illegittima tanto giuridicamente quanto praticamente e vanno combattuti tenacemente anche gli orientamenti giurisprudenziali non corretti sotto il profilo tecnico.
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