9:00 - 18:00

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì

049.720457

Per informazioni e consulenze

Tutela da interessi usura in un prestito crowdfunding P2P: finanziamenti social lending, tutela costi eccessivi

Tutela da interessi usura in un prestito crowdfunding P2P, anatocismo, irregolarità e interessi elevati su finanziamenti social lending tramite piattaforme fintech.

Assistiamo in questi anni al nuovo fenomeno di finanziamento tramite prestiti crowdfunding, il quale comporta talvolta l’addebito di interessi di finanziamento molto elevati per chi contrae i prestiti: interessi e costi che potrebbero sfociare in usura, anatocismo o essere irregolari per altri aspetti. Come procedere dunque a tutelarsi da interessi usura in un prestito crowdfunding P2P?

 

Cos’è il finanziamento tramite crowdfunding, social lending, P2P Peer to Peer

Il Peer to Peer (P2P) lending, o social lending/crowdfunding, rappresenta una fattispecie contrattuale complessa, il cui ambito normativo specifico in Italia risulta ancora poco sviluppato. Secondo Consob e Banca d’Italia risulta applicabile, con alcuni margini di approssimazione, l’evoluto apparato normativo già presente in materia di mercato del credito.

Infatti il P2P altro non è che una forma di credito erogata tramite la mediazione di un intermediario (apparentemente) non bancario (anche se dietro a queste aziende si cela spesso qualche gruppo finanziario). Dunque la normativa afferente al mercato del credito è sostanzialmente rigorosa e capillare, pertanto l’interpretazione giuridica che ne potrebbe conseguire, potrebbe indirizzarsi all’applicazione di detti principi anche per il social lending.

 

Normative su interessi usura in un prestito crowdfunding P2P

Una delle prime normative che ha aperto degli spazi giuridici al fenomeno dei prestiti tramite P2P è la Direttiva 2007/64 emessa dalla Comunità Europea, recepita in Italia dal D.lgs 11/2010. A queste norme si aggancia il TUB – Testo Unico Bancario, quale D.Lgs. n. 385/1993, laddove al Titolo V-ter e art. 114 si prevede l’esistenza degli istituti di pagamento, con creazione dell’albo presso la Banca d’Italia. Va anche precisato che alcune piattaforme operano in ambito di P2P e social lending in veste di intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB.

Con successiva Delibera n. 584/2016, Banca d’Italia ha pienamente riconosciuto l’attività di social lending, pubblicando le “Disposizioni in materia di raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche”, laddove la sezione IX risulta interamente dedicata a questo tema.

L’ente chiarisce che “l’operatività dei gestori dei portali online che svolgono attività di social lending e di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento)”.

Va precisato che le normative afferenti alle predette categorie finanziarie già consolidate (banche, istituti finanziari, intermediari nel mercato del credito, etc.) sono numerose, alquanto sviluppate e piuttosto stringenti in materia di regolamento del credito in quanto a trasparenza, costo del debito e tutela della parte finanziata. Banca d’Italia nella delibera summenzionata, lascia trasparire che la Delibera n. 584/2016 è solo il primo intervento rispetto ad una normativa afferente al crowdfunding in fase di futuro sviluppo.

 

Prestito crowdfunding: come funziona e quanto costa

Infatti il social lending è un fenomeno che sta rapidamente interessando l’intera Europa ed i mercati oltreoceano. Le aziende e piattaforme P2P (dette anche fintech) nascono velocemente ed in numero crescente, laddove si ritiene che presto anche il sistema bancario e finanziario – come in altre parti d’Europa – si dedicherà a questo settore. Soprattutto dal 2017 in avanti si è assistito ad una crescita enorme di questo tipo di mercato del credito.

La piattaforma (che può essere creata da una società iscritta a vari albi disposti da Banca d’Italia, quali ad esempio quello degli Istituti di Pagamento o Istituti Finanziari o altro) svolge in sostanza il ruolo di mediatore e coordinatore al fine di far incontrare domanda e offerta.
I soggetti che propongono un progetto da finanziare intercettano, grazie alla piattaforma, quelli disposti a prestare il denaro: il tutto a fronte di abbondanti commissioni principalmente a favore della piattaforma. Dunque i costi attinenti all’operazione di finanziamento tramite social lending P2P non riguardano solamente il tasso di interesse ma anche tutto l’insieme delle commissioni e garanzie richieste (spesso i costi complessivi sono esorbitanti, approfittando della normativa ancora in evoluzione).

Inoltre il ruolo della piattaforma, a seconda dei casi, esercita una parte attiva nella selezione della parte finanziata, nell’attribuzione del merito creditizio, nella contrattualizzazione (e dunque nella formulazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche del prestito), nella pattuizione e nella gestione delle garanzie (in senso pratico la fintech svolge il ruolo dell’intermediario finanziario nell’ambito dell’operazione di credito).

 

Finanziamento P2P: divieto di usura

La normativa antiusura, prevista da decenni nell’ordinamento italiano – tra le varie – con la legge 108/96 ed art. 644 c.p., appare tuttavia chiara e rigorosa sotto il profilo della determinazione del costo del denaro e dei limiti che questo deve avere.
La Consob (ente di vigilanza sui mercati finanziari), nel Quaderno FinTech n. 5 del luglio 2019, ha stabilito che anche il social lending è esplicitamente soggetto alla disciplina antiusura, seppur con alcuni margini di adattamento al nuovo fenomeno finanziario.

Si ricorda infatti che l’art. 644 c.p. definisce per la disciplina usuraria un campo di applicazione generale, il quale riguarda tutti i rapporti di scambio, ivi compresi quelli creditizi che intercorrono tra privati o nel social lending P2P. La legge punisce “chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari“.

Sempre l’art. 644 c.p. sancisce: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“.

 

Prestito social lending: contestare anatocismo e illeciti sugli interessi

Allo stesso modo anche l’anatocismo (illegittima capitalizzazione degli interessi), proibito dall’art. 1283 c.c. e leggi correlate, risulta norma imperativa applicabile tutte le fattispecie finanziarie e riguarda dunque anche il P2P Peer to Peer.
Il piano di ammortamento del prestito erogato tramite social lending non può contenere anatocismo e costi finanziari latenti rivolti a dilatare artificiosamente il tasso di interesse.

In tema di indeterminatezza contrattuale e nullità della pattuizione dell’interesse ultralegale, i contratti in generale (dunque in linea di principio riguardanti tutte le fattispecie, tra tutte le tipologie di soggetti, così come anche da ampia giurisprudenza) sono disciplinati tra le varie dal combinato degli art. 1346 e 1284 c.c..
Queste norme prevedono che se i contratti non osservano determinati requisiti e/o difettano di univocità, è possibile contestare la pretesa dell’interesse contrattuale, chiedendo il ricalcolo del dovuto a tassi legali (i quali nel 2021 erano prossimi allo zero e nel 2022 sono stati stabiliti al 1,25%; si tratta in sostanza dell’abbattimento di quasi tutti i costi di finanziamento).

 

Tutela da interessi usura in un prestito crowdfunding P2P e tassi troppo alti

Dunque in senso generale, anche se attualmente ci si trova dinanzi ad una fattispecie caratterizzata dalla carenza di norme specifiche riguardanti il social lending, gli stessi Enti di vigilanza (Consob e Banca D’Italia) ammettono che – in attesa della copertura del gap normativo (percorso che normalmente richiede allo Stato degli anni) – possono essere adottati i principi generali quali linee guida dettate dalle fonti del diritto (es. Costituzione, normative europee, leggi ordinarie, etc.), oltre alla normativa antiusura, ai disposti del Codice Civile summenzionati ed all’interpretazione /adattamento dei principi delle norme già esistenti in merito al mercato del credito.

Lo Studio Pinaffo sta assistendo delle aziende e dei privati che si trovano in difficoltà finanziaria dopo aver contratto finanziamenti e prestiti P2P tramite piattaforme di social lending: se hai necessità di tutela, contattaci e sottoponici il tuo caso.

 

Copyright Studio Pinaffo: la riproduzione, anche parziale, del presente articolo è vietata. Nel menzionare l’articolo va obbligatoriamente citata la fonte.

SERVE AIUTO?

Chiedi assistenza per il tuo caso ed un preventivo gratuito per fattibilità e costi

Richiedi preventivo
Attenti alle truffe

Negli ultimi anni la consulenza finanziaria alle aziende in stato di difficoltà verso il sistema bancario ha visto emergere una serie di numerosi consulenti improvvisati, sedicenti società di consulenza ed affini