Le responsabilità dell’Intermediario
In termini pratici, ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/98, l’intermediario diligente e prudente dovrebbe essenzialmente valutare il contesto economico e gli strumenti finanziari offerti nello specifico, considerare il profilo dell’investitore, svolgere adeguati e conseguenti servizi di intermediazione. La violazione di uno o più dei suddetti principi, ha determinato e sta determinando l’emissione di numerose sentenze in materia di diritto bancario che hanno sancito nella sostanza la nullità dei contratti ed il risarcimento degli investitori. In particolare l’operatore qualificato è investito dalla Legge italiana delle seguenti responsabilità:
• in qualità di operatore qualificato ed esperto, al fine di offrire una prestazione tale da consentire all’investitore il conseguimento del miglior risultato possibile, l’intermediario dovrebbe in primis avere sempre presente e considerare la condizione della congiuntura economica, determinando quali investimenti potrebbero beneficiare delle migliori aspettative di riuscita e, viceversa, quali tipologie di strumenti finanziari potrebbero invece risentire dell’influsso esogeno ed endogeno di determinati fattori negativi o potenzialmente determinanti per il risultato finale dell’operazione. Nello specifico l’intermediario dovrebbe poi valutare le caratteristiche del singolo strumento finanziario offerto o proposto, con particolare rilievo alla condizione economico-patrimoniale dell’emittente e le conseguenti influenze sul corso degli strumenti finanziari correlati al soggetto emittente.
• valutare il grado di conoscenza dell’investitore in rapporto alla materia finanziaria ed il livello di consapevolezza effettiva nei consensi prestati; ad esempio il risparmiatore comune spesso non è a conoscenza della differenza specifica tra le diverse tipologie di strumenti finanziari ed i rischi connessi alle operazioni;
• considerare con ponderatezza la situazione finanziaria del soggetto in funzione dell’età, del reddito, delle aspettative lavorative future, le esigenze di investimento del soggetto stesso, etc;
• delineare un corretto bilanciamento tra obiettivi di investimento del risparmiatore e rischi annessi alle operazioni, offrendo prestazioni tese a salvaguardare il capitale appartenente al soggetto risparmiatore tramite una opportuna diversificazione del patrimonio mobiliare dell’investitore, anche con riferimento agli strumenti finanziari eventualmente già in possesso del risparmiatore medesimo;
• avendone preventivamente valutato la validità (ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e), l’intermediario dovrebbe sottoporre all’attenzione del risparmiatore molteplici ma pertinenti tipologie di strumenti di investimento, delineandone per iscritto natura, implicazioni e rischi, (anche in relazione all’eventuale probabilità dell’esito negativo dell’investimento), fornendo opportune avvertenze/informative in relazione agli eventuali conflitti di interessi e/o adeguatezza delle operazioni. Con particolare riferimento all’adeguatezza, l’intermediario dovrebbe informare efficacemente il risparmiatore su ogni ragione in termini di tipologia, oggetto, dimensione e frequenza per cui l’operazione risulti inadeguata;
• l’intermediario dovrebbe infine eseguire gli ordini solo dopo aver verificato il grado di comprensione dell’investitore in relazione alle informazioni di cui al punto precedente, ed aver ricevuto dal risparmiatore conseguente ordine scritto (o eventuale supporto magnetico ove previsto e consentito) corredato da eventuali ulteriori specifici ed espliciti consensi circa l’adeguatezza dell’operazione o il conflitto di interessi
L’intermediario è dunque responsabile dell’ imprescindibile obbligo di informare esaustivamente e per iscritto il soggetto risparmiatore non solo in rapporto alle notizie di carattere formale dell’operazione, ma anche e soprattutto in riferimento ai rischi connessi all’operazione stessa ed alle possibili implicazioni derivanti dall’impiego delle risorse monetarie nell’ambito di tale negoziazione. Tali obblighi informativi rivestono evidentemente un’importante funzione socio-economica attribuita dallo Stato agli operatori qualificati ed abilitati all’erogazione di servizi di investimento, in quanto non a caso tali oneri risultano slegati dalla propensione al rischio eventualmente manifestata dall’investitore al fine di tutelare il risparmio collettivo dalla rovina economica.
Infatti il legislatore obbliga l’intermediario ad agire sempre con la prudenza e la diligenza del buon padre di famiglia: ciò implica che l’intermediario, esperto conoscitore dei mercati e dei sistemi finanziari, dovrebbe sempre scoraggiare, o quanto meno esortare a cautela, gli investitori eventualmente propensi ad un approccio sconsideratamente o inconsciamente speculativo.
Si valuti infatti quale effetto macroscopico e negativo abbia prodotto l’impatto delle numerose perdite singolarmente subite dalle famiglie di risparmiatori italiani sull’economia nazionale: molteplici e gravosi i crack finanziari emersi in questi anni (Argentina, Parmalat, Cirio, Finmek solo per citarne alcuni), il crollo dei mercati azionari ed una naturale fase di depressione ciclica dei mercati finanziari, hanno influito pesantemente sia sulle capacità di acquisto delle famiglie italiane che sulla loro capacità di risparmio, aggravando notevolmente e pericolosamente la fase di contrazione dell’economia.
Qualsiasi soggetto gravato da un’ingente ed imprevista perdita economica, al fine di ripianare il danno, o addirittura a causa di una conseguente e sopravvenuta impossibilità economica, tenderà naturalmente a spendere meno modificando i propri piani in relazione delle necessità più costose o di secondaria importanza: ecco dunque che la famiglia media italiana tenderà a sostituire l’automobile più in là nel tempo, ad acquistare un minor numero di capi di abbigliamento o di generi di seconda necessità, non potendo invece rinunciare ai bisogni di carattere primario come cibo, combustibili (es. benzina), utenze per la casa (gas, energia elettrica, etc). Per contro abbiamo infatti assistito in questi anni alla crisi del settore auto (individuabile non solo nella famigerata Fiat), ad una contrazione generale delle vendite di beni di seconda necessità e ad un diretto aumento del costo dei generi di prima necessità, nonchè ad un sensibile incremento dell’indice di indebitamento finanziario delle famiglie, portando commercianti ed industrie a proporre la rateizzazione nella vendita persino degli importi più ridotti pur di raggiungere le famiglie e mantenere la produttività.
Il danno economico sostenuto dal singolo, produce dunque un’onda d’urto determinante una pericolosa serie di effetti concatenati i quali, se amplificati, possono condurre il sistema economico al collasso: la perdita finanziaria si riflette sulla collettività, e gli intermediari che agiscono con leggerezza, cagionando la conseguente minusvalenza di molti singoli risparmiatori, determinano un danno economico macroscopico che tende ad avere un effetto esponenziale e prolungato negli anni sull’equilibrio economico dell’intero Paese. Ecco dunque che le norme relative alla prestazione di servizi di investimento assumono in questo senso un carattere imperativo a tutela di un interesse pubblico (Cfr. sentenza del Tribunale di Monza, Sez. I Civile, n. 218 del 27/01/2005)
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