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Vinta causa c/o Tribunale Rovigo: azioni crollate, risparmiatore risarcito

Vinta causa presso il Tribunale di Rovigo: Studio Pinaffo consulente tecnico del risparmiatore risarcito, al quale erano stati venduti dei titoli azionari poi crollati al valore della carta straccia. Il conto corrente addirittura era finito in passivo: la Banca è stata condannata alla restituzione di oltre 78.000 euro e spese.

Nel procedimento n. 284/05 R.G., il Tribunale di Rovigo con sentenza del 14/03/2008 e depositata in Cancelleria il 31/03/2008, dichiarava la nullità del contratto di prestazione di servizi di investimento tra un risparmiatore e la propria banca: l’investitore nel 1999 aveva versato presso l’istituto la somma di lire 150.000.000 dando disposizione all’operatore dell’ufficio titoli di amministrare la somma mediante l’impiego in cauti investimenti.

Qualche tempo dopo il risparmiatore veniva convocato dal direttore di filiale che intimava al malcapitato investitore il pagamento di oltre 20.000.000 di vecchie lire a copertura del conto corrente finito in rosso ad insaputa del risparmiatore stesso. La consulenza di parte redatta dallo Studio Pinaffo ha dimostrato come le somme fossero invece state manovrate all’insaputa del risparmiatore mediante numerose operazioni di trading su azioni mai autorizzate dal titolare del conto, nonostante la banca affermasse invece che il risparmiatore fosse a conoscenza delle movimentazioni e che fosse stato egli stesso a portare il rapporto in perdita.

Afferma il giudice: L’attore apprendeva poi, alla fine del 2002 – allorquando la banca gli chiedeva il rientro dalla esposizione passiva maturata sul conto – che le somme erano state impiegate in investimenti in titoli azionari e rischiosi, mai autorizzati, e che in forza dell’esito negativo delle speculazioni, il rapporto era attualmente in passivo. Richiesta alla banca tutta la documentazione inerente le movimentazioni sul proprio conto, l’attore si avvedeva che alcune firme apparentemente a lui attribuite non erano originali”.

Dunque su alcuni documenti depositati in giudizio erano apparse addirittura delle firme false, inoltre mancava il cosiddetto “contratto quadro”, ovvero l’accordo per la prestazione dei servizi di intermediazione tra risparmiatore e banca.
Il giudice stabiliva dunque: Attesa l’assenza di un contratto scritto, il negozio intercorso tra le parti  deve essere dichiarato nullo. Alla invalidità del contratto […] consegue l’obbligo in capo alla banca di restituire le somme inizialmente versate in forza di tale negozio, corrispondenti ad euro 77.468,53. Tale somma, il cui obbligo di restituzione trova fondamento nelle regole dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. […] applicabili nella ipotesi di contratto nullo, deve essere sommata agli interessi nelle misure legali dalla domanda al saldo […] Il Tribunale […]  condanna la banca a restituire a [n.d.r. – il risparmiatore] la somma di euro 77.468,53 oltre interessi nelle misure legali […]. Condanna [n.d.r. – la banca] al pagamento in favore di [nd.r. – il risparmiatore] della metà delle spese legali […] oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge”.

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